Signor Presidente, mi sono esibito poco fa nell’intervento breve che va di pari passo con il processo breve – ma, se avessi parlato, avrei insistito sul tema della soppressione di una frase particolare delle norme che stiamo discutendo.

Si tratta della frase che contiene la clausola di chiusura del comma 2 dell’articolo 1 e che recita: «nonché ogni attività connessa alle funzioni di Governo».

Vorrei trattenermi su questo, perché forse si può fare una riflessione più generale su un certo modo di legiferare. Cosa vuol dire questa frase? Balzano agli occhi due concetti: quello di attività e quello di connessione. «Attività» è un termine generico nel quale sono comprese le più varie e le più atipiche azioni preparatorie.

Per quanto riguarda il termine «connessione» (ho provato a consultare un vocabolario) significa unire insieme, concatenare, collegare. È evidente che i termini «attività» e «connessione» messi insieme richiedono, per essere definiti, un’attività di interpretazione, che però non è delegata al giudice – come sarebbe logico aspettarsi in vista di un equo bilanciamento tra l’interesse del processo e l’interesse dell’esercizio delle funzioni di governo – ma è lasciata alla libera determinazione degli uffici della Presidenza del Consiglio, cioè proprio di quella figura istituzionale che dell’interruzione dovrebbe beneficiare.
Signor Presidente, come ha ricordato nel corso della discussione sulle linee generali la collega Ferranti, in questo punto e altrove siamo di fronte ad una norma in clamoroso contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha escluso ogni automatismo del legittimo impedimento e ha chiaramente assunto posizione contro qualunque norma astratta generalmente derogatoria delle regole processuali comuni.
Spetta al giudice essere l’arbitro del processo, né si può consentire che il giudice si riduca a un ruolo notarile prendendo atto passivamente di eventi che maturano al di fuori del processo stesso.

L’intero articolo 1, comma 2, a nostro Pag. 94 avviso contrasta con la limpida visione dell’esercizio autonomo della giurisdizione. Ma in modo ancora più sfacciato vi contrasta questa estensione a ogni attività connessa alle funzioni di Governo, generica e ambigua. Si tratta di un concetto indefinito nel quale non è azzardato arguire che sarebbero ricompresi anche atti preparatori, tra cui riunioni di staff, riunioni politiche in senso lato, nonché una miriade di altri comportamenti, sino a comprendere in definitiva l’intera agenda del Presidente del Consiglio.

Non siamo – lo abbiamo detto molte volte – contro il legittimo impedimento dell’imputato quale causa di rinvio dell’udienza. È un istituto che già vige ed è quotidianamente applicato ragionevolmente nei tribunali della Repubblica.

Siamo contro un’estensione del principio sino a tradurla in un privilegio per un solo imputato, in contrasto con il parallelo principio del bilanciamento ragionevole tra gli interessi in campo.

Lo voglio ridire con le parole già tante volte citate di Valerio Onida, il professor Onida, presidente emerito della Corte costituzionale: «una disciplina» – ha detto Onida in audizione – «che stabilisce a priori e in modo vincolato che la titolarità dell’esercizio delle funzioni pubbliche costituisca sempre legittimo impedimento, per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo, si tradurrebbe nella statuizione di una vera e propria prerogativa», cioè – aggiungo io – in una deroga al normale esercizio della funzione giurisdizionale che, a norma della Costituzione, non è oggi ammissibile. Altra cosa se faremo una modifica della Costituzione, ma questa va chiesta e fatta con legge costituzionale.

Voglio concludere così, signor Presidente. Diceva George Orwell ne La fattoria degli animali che tutti gli animali, in quel metaforico mondo politico-costituzionale, erano uguali ma qualcuno – e nello specifico i maiali – era più uguale degli altri. Temo che in Italia stiamo andando precisamente in quella sciagurata direzione (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

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